Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 7
Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.