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Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione

Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.