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Legge 20 ottobre 1949, n. 808 · Legge 20 ottobre 1949, n. 808 — Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada

Legge 20 ottobre 1949, n. 808 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

La liquidazione e il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dall'Azienda. nazionale autonoma delle strade statali, la quale provvedera' alla relativa spesa con i fondi iscritti nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.