Legge 20 ottobre 1949, n. 808 Art. 7
Al personale che, proveniente dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia volontaria sicurezza nazionale, fu incorporato nella milizia nazionale stradale con la legge 5 maggio 1939, n. 761 , e' riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo prestato nel detto reparto di pubblica sicurezza.