Legge 5 agosto 1949, n. 604 Art. 20
I residui risultanti al 1 luglio 1949 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa, per l'esercizio 1949-50, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.