Legge 5 agosto 1949, n. 604 Art. 19
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 420 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.