Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 6 luglio 1949, n. 466 · Legge 6 luglio 1949, n. 466 — Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti

Legge 6 luglio 1949, n. 466 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.