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Legge 6 luglio 1949, n. 466 · Legge 6 luglio 1949, n. 466 — Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti

Legge 6 luglio 1949, n. 466 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

E' in facolta' della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.