Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 21
TITOLO III Espropriazioni
Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono esteso a tutti gli enti e societa' di cui all'art. 16 dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) . ((14))
--------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Verweist auf
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 16
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 59