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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 16

TITOLO II Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione

In KraftAmtlicher Text

E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 . (9) ((10))

--------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.