Legge 21 aprile 1949, n. 210 Art. 2
I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.