Legge 21 aprile 1949, n. 210 Art. 1
E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all' art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 , ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.
Verweist auf
- Legge 21 aprile 1949, n. 210 Art. 27