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Legge 8 marzo 1949, n. 75 · Legge 8 marzo 1949, n. 75 — Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 24Agevolazioni fiscali per i finanziamenti

CAPO IV. FINANZIAMENTI

In KraftAmtlicher Text

Ai finanziamenti di cui al presente capo sono applicabili le norme di cui agli articoli 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni. Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 21, sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 . Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita' dell'ipoteca sulla nave.