Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 12Classificazione della nave e conservazione della nazionalita'
CAPO II. PROVVIDENZE PER LE NUOVE COSTRUZIONI
Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, le navi di nuova costruzione debbono essere inscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale e conservare tale classe per la durata di quindici anni dall'entrata in effettivo esercizio. Qualora per fatto del proprietario venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, il proprietario e' tenuto a restituire i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge in ragione di un quindicesimo per ogni anno di carenza del requisito stesso. Parimenti se venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, le navi mercantili sono escluse, dal momento in cui la mancanza si verifica e fino a quando essa dura, dal godimento del beneficio di cui all'art. 9. Le navi mercantili, da passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale), comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda, sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocita' sia uguale o superiore a dodici nodi. Il Ministro per la marina mercantile non puo' autorizzare l'alienazione a stranieri delle navi, in costruzione o gia' in esercizio, per le quali sia stata concessa la garanzia statale di cui all'art. 21 della presente legge e finche' duri la garanzia stessa. Qualora il finanziamento previsto dall'art. 21 non sia stato richiesto o accordato o se l'interessato abbia provveduto ad estinguere il debito derivante dai finnanziamento, il Ministro per la marina mercantile puo' rilasciare l'autorizzazione ad alienare a stranieri la nave sempre che i proprietari restituiscano i contributi di ammortamento ed integrativo percepiti in base alla presente legge, ridotti di un quindicesimo per ogni anno, o frazione di anno superiore alla meta', di permanenza della nave sotto la bandiera italiana durante i primi quindici anni di esercizio.