Legge 21 dicembre 1948, n. 1580 Art. 3
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.