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Legge 21 dicembre 1948, n. 1580 · Legge 21 dicembre 1948, n. 1580 — Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza

Legge 21 dicembre 1948, n. 1580 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonche' quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo. Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo e' corrisposta l'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.