Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 Art. 3
Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiale del Corpo: un ufficiale generale, presidente; due colonnelli, membri; due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario; procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo. I titoli da valutare sono i seguenti: a) titoli di studio; b) benemerenze di guerra, costituite da: ricompense al valor militare; avanzamenti per merito di guerra; ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo; c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari; d) ricompense al valor civile. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Ministro per le finanze.