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Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 · Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 — Reclutamento straordinarlo di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso

Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di complemento della Guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di magistero, debbono: aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione ovvero aver conseguito, ai sensi delle disposizioni in vigore, la qualifica di "partigiano combattente" o di "patriota" ovvero essere reduci dalla prigionia o deportazione; aver prestato almeno due anni di effettivo servizio quali ufficiali di complemento nel Corpo; non aver superato il 40° anno di anno alla data di pubblicazione del bando di concorso; avere statura non inferiore a m. 1,65 e la piena idoneita' fisica al servizio incondizionato nel Corpo; appartenere a famiglia di accertata onorabilita' ed avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile; essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 , sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni.