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Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 · Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 — Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "fondo nazionale di soccorso invernale"

Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.