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Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 · Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 — Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "fondo nazionale di soccorso invernale"

Legge 21 dicembre 1948, n. 1441 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente: a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: per i biglietti di importo fino a L. 100 . . . . . . . . . L. 10 per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . L. 20 per i biglietti di importo superiore a L. 200. . . . . . . L. 40 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani): sovraprezzo fisso di L. 5.