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Legge 19 agosto 1948, n. 1186 · Legge 19 agosto 1948, n. 1186 — Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza

Legge 19 agosto 1948, n. 1186 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le province, i commi, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facolta' di contenere la concessione in misura Inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.