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Legge 19 agosto 1948, n. 1186 · Legge 19 agosto 1948, n. 1186 — Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza

Legge 19 agosto 1948, n. 1186 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell' art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651 , a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, e' concesso un aumento provvisorio di: L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti; L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita'. Il predetto aumento provvisorio e' concesso anche ai pensionati contemplati nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 . Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651 .