Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 26Qualifiche di pubblica sicurezza
Sezione VI Ordinamento dell'Arma dei carabinieri
1. All' articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 179 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal presente decreto: "Art. 179 (Qualifiche di pubblica sicurezza). - 1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.".
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 179