Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 25Cambio di denominazione dei gradi
Sezione VI Ordinamento dell'Arma dei carabinieri
1. L' articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 , e' sostituito dal seguente: «Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 173