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Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 · Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 — Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 21Avanzamento

Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti

In KraftAmtlicher Text

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;

b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianita'.» e le lettere a) e b) sono soppresse;

c) l'articolo 1299 e' sostituito dal seguente: «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni.»;

d) l'articolo 1300 e' abrogato;

e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente decreto e' inserito il seguente: «1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero».

2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.

3. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

Note all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 1297, 1298, 1300 e 1325-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificati o introdotti dal presente decreto: "Art. 1297 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) vice brigadiere; b) brigadiere; c) brigadiere capo. 1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Art. 1298 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di brigadiere e brigadiere capo avviene ad anzianita'. a) (soppressa). b) (soppressa).".