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Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 · Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 — Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Art. 20Stato giuridico

Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»;

b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».

Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 979 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificato dal presente decreto: "Art. 979 (Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri). - 1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776 sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.".