Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 Art. 8Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro materiale elettrico;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito materiale elettrico.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito materiale elettrico.