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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 — Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (16G00096)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 Art. 7Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In KraftAmtlicher Text

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.