Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Art. 9Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5 quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.