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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 — Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (16G00094)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Art. 9Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In KraftAmtlicher Text

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5 quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.