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Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 · Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 — Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (16G00094)

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Art. 8Obblighi dei distributori

In KraftAmtlicher Text

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti, dalle istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e all'articolo 7, comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene che un prodotto non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' le autorita' di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.

4. I distributori che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme al presente decreto si assicurano che siano adottati i correttivi necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui correttivi adottati.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi commercializzati.