Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 11Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie
Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.