Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 10Destinazione del provento della sanzione
Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e' ((versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122)) .