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Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 · Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 Art. 10Destinazione del provento della sanzione

Capo II ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

In KraftAmtlicher Text

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e' ((versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122)) .