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Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 · Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Art. 39Decadenza e tutele

Capo IV Somministrazione di lavoro

In KraftAmtlicher Text

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 6 della legge n. 604 del 1966 , e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore.

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' articolo 8 della legge n. 604 del 1966 . La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Note all'art. 39: - Per il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1966 , si veda nelle note all'art. 28. - Per il testo dell'articolo 8 della citata legge n. 604 del 1966 , si veda nelle note all'art. 28.