Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 Art. 4Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
Capo I RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e' aggiunto il seguente: " 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".
Note all'art. 4: Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".