Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 Art. 7Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa
1. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e' effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.