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Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 · Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 — Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. (11G0243)

Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 202 Art. 6Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonche' eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.

Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.