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Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 · Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 — Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0240)

Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 Art. 17Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro

Capo III Commissariamento degli atenei

In KraftAmtlicher Text

1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall'articolo 8, comma 4.

2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro puo' contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novita' rispetto a questo.

3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 3.