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Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 · Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 — Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0240)

Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 Art. 16Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro

Capo III Commissariamento degli atenei

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'universita', il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione.

2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi.

3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita' di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1 e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione.

4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, e' trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3.