Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 Art. 7Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Universita'
1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Universita' si applicano:
a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;
b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che puo' essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilita' interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto e' stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Universita' e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Universita', secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Universita'. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);
c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilita' interno;
d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonche' di' contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Universita', adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;
e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresi' la durata e le modalita' di rinnovo.
Note all'art. 7: - Il testo del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1988, n. 219, e' il seguente: «5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.».