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Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 · Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 — Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi. (11G0182)

Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 Art. 2Funzioni delegate alla Provincia

In KraftAmtlicher Text

1. Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l' articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:

a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Universita' per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Universita' stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilita'/compatibilita' finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Universita' per il perseguimento delle proprie finalita', l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Universita' medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Universita' e per le attivita' di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Universita' ai sensi dell' articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 , (Istituzione di nuove universita') ed alle altre universita' statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonche' a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Universita' medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;

b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Universita' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale; 2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Universita'; 3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita'; 4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Universita' come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali; 5) e' disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonche' la facolta' della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l): 6) e' disciplinato, ferma restando la potesta' legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.

c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale puo' altresi' prevedere la facolta' dell'Universita' di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attivita' e dei beni delle societa' e degli altri enti strumentali della Provincia, nonche' di partecipare al loro capitale sociale;

d) i criteri e le modalita', fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Universita' di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Universita' secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle universita' statali. Puo' avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, universita' di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Universita' e il Ministero competente in materia di universita'. Il Ministero e l'Universita' si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia puo' assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;

e) i criteri, gli strumenti e le modalita' per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunita' con il superamento degli ostacoli di' ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone piu' capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;

f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e le altre universita', gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;

g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.

4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009 , la spesa e' determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l' articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Universita' statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Note all'art. 2: - Il testo del comma 122 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., e' il seguente: «122. Nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.». - L'art. 44 della citata legge n. 590 del 1982 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Suedtirol come modificato dalla legge n. 191/2009 , e' il seguente: «Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti. 4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».