Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Art. 48Obblighi di comunicazione
Titolo V NORME FINALI
1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all' articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell' articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE .
Note all' art. 48: Per la direttiva 2009/72/CE , si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.