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Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 · Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 — Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Art. 47Recepimento della direttiva 2008/92/CE

Titolo V NORME FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , le parole: " direttiva del Consiglio 90/377/CEE " sono sostituite dalle seguenti: " direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE ".

Note all'art. 47: Si riporta il testo dell' articolo 64, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1991), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O., come modificato dal presente regolamento: «Art. 64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale. 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE , si veda nelle note alle premesse.