Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Art. 47Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Titolo V NORME FINALI
1. All' articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , le parole: " direttiva del Consiglio 90/377/CEE " sono sostituite dalle seguenti: " direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE ".
Note all'art. 47: Si riporta il testo dell' articolo 64, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1991), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O., come modificato dal presente regolamento: «Art. 64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale. 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE , si veda nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Art. 64