Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 · Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 — Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)). (11G0037)

Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 Art. 4Ricorso stragiudiziale

In KraftAmtlicher Text

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l' articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 , cosi' recita: «Art. 40 (Ricorso stragiudiziale) - 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorita' giudiziaria. 2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo. 3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».