Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 Art. 4Ricorso stragiudiziale
1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l' articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 , cosi' recita: «Art. 40 (Ricorso stragiudiziale) - 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorita' giudiziaria. 2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo. 3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 Art. 40