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Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 · Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 — Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)). (11G0037)

Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 Art. 3Esposti

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l' articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .

Note all'art. 3: - Il testo dell' art. 39 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE , 2006/48/CE , e che abroga la direttiva 97/5/CE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O., cosi' recita: «Art. 39 (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .».