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Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 · Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 — Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 Art. 8Approvazione della deliberazione di trasformazione

Titolo II PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruita' delle previsioni del piano triennale, nonche' le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita' di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.