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Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 · Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 — Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 Art. 7Stima del patrimonio iniziale della fondazione

Titolo II PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell' art. 64 del codice di procedura civile .

Nota all'art. 7: - Il testo dell' art. 64 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l' art. 35 del codice penale . In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".