Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 Art. 4Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.