Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 · Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 — Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 Art. 3Finalita' delle fondazioni

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.