Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 Art. 52Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
Capo II NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.
5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all' art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5 , della legge 1 febbraio 1989, n. 53 .
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell' art. 3, comma 16, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia): "16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianita' di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi e' attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , come sostituito dal comma 3 del presente articolo". - Si riporta il testo dell' art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato): "5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 , si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato".