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Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 · Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 Art. 23Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Capo I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Sezione I RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

In KraftAmtlicher Text

1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato. ((3))

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.

----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".