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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 · Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 — Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Art. 8Autorizzazioni e disciplina

In KraftAmtlicher Text

1. Le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441 , dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , e dal presente decreto.

2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra in- dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attivita' di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.

3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' rilasciata ai sensi dell'articolo 9.